La legge di bilancio 2021 ripropone l’ennesima rivalutazione di partecipazioni e terreni agricoli e edificabili con effetto sulle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche o società semplici ed enti non commerciali.
L’oggetto della rivalutazione sono le partecipazioni in società di qualsiasi forma giuridica, non quotate nei mercati regolamentati ed i terreni e questi beni possono essere situati anche all’estero che in quanto suscettibili di generare plusvalenza tassabile in Italia, possono essere rivalutati (per i titoli esteri Circ Min. 10 dicembre 2004 n. 52/E).
I beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mentre l’asseverazione della perizia ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2021.
L’imposta sostitutiva è stabilità nella misura dell’11% e deve essere versata entro il 30 giugno 2021 oppure a rate nel numero massimo di tre, la prima entro tale data, con la maggiorazione in questo caso del 3% annuo a titolo di interessi sulle rate successive.
Si rende opportuno prima di effettuare la rivalutazione un calcolo di convenienza per stabilire l’interesse a procedere alla rivalutazione. Infatti l’imposta sostitutiva corrisponde all’11% del valore lordo mentre la plusvalenza è colpita nella misura del 26% sull’importo netto. Pertanto per una partecipazione magari acquistata recentemente che non si è rivalutata molto può essere conveniente evitare la rivalutazione e procedere con la tassazione mediante l’imposta proporzionale del 26%.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.